La videosorveglianza all'interno degli edifici è un efficace deterrente dalla commissione dei reati al loro interno , ma la relativa installazione è oggetto di dibattito tra i condòmini i quali spesso non solo ne contestano il costo , ma anche affermano la sua illegittima limitazione alla vita di relazione.
Il permesso del Pm La Corte di Cassazione (sentenza 5253/2020) è intervenuta per affermare che l'effettuazione delle riprese di videosorveglianza , autorizzate dal pubblico ministero, in un procedimento penale , non costituisce il reato dell'art. 614 c.p. (violazione di domicilio).
La Corte annullava , con rinvio al Tribunale , un'ordinanza del giudice che sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Tuttavia rigettava i motivi del ricorso basati sull'illegittimità del provvedimento di aggravamento basato sull'uso, pur autorizzato dal pubblico ministero, delle riprese di videosorveglianza effettuate nell'ambito dell'edificio.
La «prova atipica» Per la Corte le riprese video effettuate sulle scale dell'immobile sono validamente utilizzabili perché, se è pur vero che l'art. 14 della Costituzione vieta l'acquisizione di riprese di comportamenti non comunicativi nell'abitazione, tuttavia è autorizzata la ripresa di comportamenti, comunicativi e non comunicativi , effettuata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibile nel domicilio. Dette attività di captazione delle immagini , se eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono una prova atipica , disciplinata dall'art. 189 c.p.p., e sono utilizzabili senza la necessità di un'autorizzazione preventiva dal giudice.
Operazione di appostamento La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità delle videoriprese , eseguite dalla polizia giudiziaria e senza l'autorizzazione del giudice, mediante una telecamera posta all'esterno dell'edificio e che riprendeva il davanzale ed il cortile di un'abitazione , in quanto sono luoghi esposti al pubblico . Tali videoriprese non violano il diritto di riservatezza del cittadino , poiché l'uso della videocamera può equipararsi ad un'operazione di appostamento e di osservazione , eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Il pianerottolo è «luogo aperto al pubblico» La Corte di Cassazione ha affermato che il pianerottolo delle scale di un condominio è un luogo aperto al pubblico , in quanto consente l'accesso alla generalità delle persone e non ad una sola categoria.
Questo luogo è frequentabile da un'intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi , senza la legittima opposizione da parte di chi vi eserciti un potere di fatto o di diritto.
Tale carattere di luogo pubblico si estende anche all'immobile che non sia un condominio, poiché ad esso possono accedere un numero indeterminato di soggetti che , al pari degli inquilini e dei proprietari , hanno il diritto di introdursi nell'androne delle scale comuni, sia perché titolati o perché autorizzati dai soggetti in possesso di tale titolo.
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