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Quando sale acqua dal sottosuolo deve intervenire il condominio

Spesso i condomini si lamentano di umidità di risalita, causata da infiltrazioni o simili, che necessitano di interventi veloci. A volte si hanno addirittura affioramenti di acqua dal pavimento nei locali interrati, quali i garage. L'umidità di risalita è una delle diverse tipologie di umidità che spesso si riscontrano. Non importa che l'edificio sia vecchio perché può accadere anche nelle costruzioni recenti.Le cause La causa potrebbe essere il sistema di isolamento non più a regola d'arte, ad esempio perché usurato o inefficace in generale o comunque rispetto alla specifica situazione; o la mancanza di sistemi di isolamento o altro. Capita quindi che l'acqua esistente nel terreno sottostante il palazzo risalga dalle fondamenta e si manifesti nella parte bassa di muri e sul pavimento. A volte il fenomeno è più evidente per la quantità di acqua nel sottosuolo; a causa della qualità dei materiali usati per la costruzione dello stabile, oltre ad avere una grossa incidenza anche le condizioni meteo. Come detto, l'umidità compare in primo luogo dal sottosuolo al suolo (Cassazione 15 febbraio 2008, n. 3854).La proprietà del sottosuolo «Il sottosuolo, invece, è costituito dallo spazio sottostante il suolo ed esistente in profondità; esso, ancorché non espressamente menzionato dall'art. 1117 del Codice civile, va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, avuto riguardo alla funzione di sostegno che contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato (Cassazione 24 ottobre 2006, n. 22835; Cassazione 9 marzo 2006, n. 5085; Cassazione 28 aprile 2004, n. 8119; Cassazione 11 novembre 1986, n. 6587; Cassazione 15 febbraio 2008, n. 3854).È quindi il condominio a dover intervenire essendo il custode dei beni comuni ex art. 2051 Codice civile (Cassazione 12 luglio 2011 n. 15291). Tutti i condòmini sono responsabili in solido (Cassazione 29 gennaio 2015 n. 1674). Chiaro è che se la responsabilità è anche di un terzo soggetto, il condominio ha diritto di rivalsa verso questo terzo, da ritenersi co-responsabile (Cassazione 7 luglio 2016 n. 13945).La prova del danno subìto Chi ha subito il danno deve solo provare l'esistenza «del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode ...» (Cassazione 20 maggio 2009 n. 11695).Trattasi di responsabilità oggettiva, sulla cui base la responsabilità del custode è «esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento..» (Cassazione 20 maggio 2009 n. 11695). Il condominio non solo è tenuto al risarcimento ma deve anche adoperarsi per eliminare la causa, a sue spese.

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