In caso di rumori intollerabili il reato è perseguibile d'ufficio ed è ininfluente la remissione di querela. Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto e punito dall' articolo 659 del Codice penale, non è posto a tutela del singolo danneggiato, ma dell'intera collettività, e il processo contro il colpevole prosegue d'ufficio, anche in caso di ritiro della denuncia del querelante. Questo il principio espresso dalla sentenza Cassazione Sezione III Penale, 11 febbraio 2020, numero 5422 .
La fattispecie in esame Il caso prendeva le mosse dal proscioglimento di un soggetto a seguito di una querela per il reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale che prevede al primo comma che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro”. Nel corso del giudizio, il danneggiato aveva ritirato la querela e il Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento. Essendo questa una sentenza predibattimentale, e di conseguenza inappellabile, al Procuratore Generale della Repubblica non restava che impugnare la decisione in Cassazione ai sensi dell'articolo 469 comma 1 del Codice di Procedura penale. Con la decisione oggi in commento la Cassazione accoglieva il gravame proposto.
La procedibilità d’ufficio Nella sintetica decisione, infatti, gli ermellini chiariscono come la fattispecie del disturbo all'occupazione o al riposo delle persone prevede, quale bene-interesse tutelato, la quiete pubblica e non il riposo del singolo querelante. Di conseguenza, il reato citato risulta procedibile d'ufficio e il procedimento deve proseguire anche in caso di ritiro della querela da parte del danneggiato.
La Cassazione, quindi, sottolineava l'errore commesso dal Tribunale nell'archiviare il processo a seguito del ritiro della querela e – annullata questa decisione – disponeva l'invio degli atti del processo al Tribunale per un nuovo giudizio di merito.
Disturbatori responsabili verso la collettività Dal punto di vista del diritto condominiale la fattispecie appare decisamente interessante e la sentenza ha il pregio di evidenziare come i disturbatori, oltre a rendersi responsabili civilmente per le immissioni ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono altresì responsabili a livello penale verso tutta la collettività, non solo verso il soggetto che li aveva originariamente denunciati.
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