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Oneri condominiali da pagare solo con bonifico e moneta elettronica

Pagamento con assegno delle quote condominiali? Forse è meglio un bonifico. In effetti, il termine di presentazione del pagamento dei titoli di credito, con scadenza ricompresa nel periodo corrente dal 9 marzo al 30 aprile, quali assegni bancari o postali, è stato sospeso, sull'intero territorio nazionale.

Sospesi termini pagamento assegni Lo stabilisce l'articolo 11 del Dl 54 dell'8 marzo 2020, che dispone, precisamente, che i termini di scadenza nel periodo “cuscinetto” (9 marzo - 30 aprile), relativamente a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito (assegni, per l'appunto) emessi prima della data di entrata in vigore del provvedimento, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. Ciò vuol dire che nel caso in cui l'amministratore abbia un assegno emesso da un proprio condòmino, sarà in grado di “negoziare” il titolo (cioè portarlo all'incasso) solo al termine del periodo cuscinetto, con conseguente danno per la cassa condominiale.

Mancanza di provvista Il problema più frequente per l'assegno bancario è la mancanza parziale o totale di copertura, detta tecnicamente “mancanza di provvista”: se nel momento della sua presentazione all'incasso sul conto corrente non ci sono sufficienti fondi per raggiungere l'importo indicato, l'assegno (che si definisce “scoperto” o “a vuoto”) non potrà essere onorato.

Quietanza di pagamento Con il termine “quietanza” si fa specifico riferimento ad una dichiarazione rilasciata dal creditore (che può essere eventualmente contestata per difetto di veridicità) che ha la funzione di prova documentale precostituita. L'accettazione degli assegni bancari, quali titoli di pagamento degli oneri condominiali, a maggior ragione, per il periodo in essere, dovrà essere accettata solo con la clausola del “salvo buon fine”.

Sospesi i protesti Altro reale e concreto vantaggio che riguarda coloro che hanno emesso titoli di credito risultati “incapienti” per il pagamento delle somme dovute è la contestuale sospensione dei procedimenti disciplinari amministrativi. L'ultimo comma del provvedimento in esame dispone che i protesti o le contestazioni equivalenti, sollevati dal 9 marzo 2020 fino alla data in vigore del decreto, non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; e, quando già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sono state sospese anche le informative al Prefetto previste dall'articolo 8 bis, comma 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, numero 386 per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Modalità di pagamento residuali Detto questo, considerato che il pagamento delle quote condominiali con il danaro contante non è affatto consigliabile - perché la carta potrebbe essere vettore del virus -; l'unico modo che risulta, allo stato, praticabile per il pagamento appare il bonifico bancario o il ricorso alla cosiddetta “moneta elettronica”.

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