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  • Immagine del redattoreAM.I.CO Srl

Non si può pulire a turno le scale del condominio senza avere i requisiti

Spesso capita di vedere, soprattutto nei piccoli edifici, che i condomini facciano a turno per pulire le scale del palazzo o affidino questo lavoro a uno di essi, spartendo le altre attività necessarie al condominio in capo agli altri condomini.La domanda che ci si deve porre è se sia lecito che ciò avvenga e, se si, con quali modalità. Occorre altresì verificare non solo il diritto sostanziale ma anche quello tributario/fiscale.

Non è tema oggetto di delibera L'assemblea condominiale non può deliberare che la pulizia delle scale venga svolta a turno dai condòmini, neppure che il condomino conferisca a terzi il potere di provvedervi. Se l'assise condominiale assumesse questa decisione , sarebbe passibile di azione di nullità. Lo ha chiarito la Suprema Corte rilevando che «l'assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l'assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (Cassazione 22 novembre 2002 n. 16485).

Un conto è la deliberazione di riparto della spesa delle pulizie delle scale ed altro conto è stabilire che vi procedano i condòmini, personalmente (o al loro turno per mezzo di personale da loro direttamente incaricato ). L'assemblea mentre ha competenza sul primo caso non ha potere sul secondo, non potendo imporre questo genere di comportamenti.

L’intesa tra condòmini Ed allora cosa capita se la deliberazione è presa all'unanimità? Se tutti i condòmini decidessero di pulire le scale a turno, a rigore non si dovrebbe parlare di delibera dell'assemblea bensì di accordo tra le parti: obbligazione assunta da tutti i contraenti a fronte di un vantaggio collettivo. Ma rimane il problema di come compensare il lavoro se lo fanno solo alcuni.

La professionalità delle ditte incaricate Occorre però verificare se vi siano norme specifiche che dettino limitazioni . Ecco che allora viene in rilievo la legge n. 82 del 1994, il cui articolo 1, al primo comma, specifica che «le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge. articolo 1, primo comma, legge n. 82/1994».

La violazione di questa norma può portare all'applicazione di una sanzione pecuniaria. L'art. 6 della legge 82/1994 sancisce che «a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni»

Si deve quindi concludere che la deliberazione che affidasse l'incarico di pulizia scale a un condomino privo dei requisiti sarebbe da considerarsi nulla avendo un oggetto illecito.

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