Un caso di cronaca verificatosi alle porte di Milano, ad Agrate Brianza, riporta all'attenzione il tema delle responsabilità dell'Amministratore di condominio. La cronaca riferisce del decesso, all'inizio di dicembre scorso, di un noto ragioniere che gestiva tantissimi condomini nel centro del comune brianzolo. Sono emersi da ultimo però centinaia di migliaia di euro di debiti perché non venivano pagate, negli edifici amministrati, da anni, le bollette delle utenze condominiali. Decine di famiglie ignare ora si trovano a dover affrontare una situazione imprevista. Molte di loro, la gran parte si auspica, avranno negli anni regolarmente versato le quote relative ai pagamenti, ma adesso le società creditrici richiederanno il versamento di quanto dovuto.
Cosa fare Come ci si difende da una situazione del genere? Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Roma (sentenza 9877/2018) , il condominio citava in giudizio l'ex amministratore per conseguire il risarcimento del danno derivante dell'interruzione della fornitura del gas condominiale per omesso pagamento delle bollette , circostanza che avrebbe costretto i condomini a rimanere senza riscaldamento nei primi mesi della stagione invernale.
Lo stesso condominio chiedeva, inoltre, che venisse ordinato all'ex amministratore di consegnare la documentazione contabile e di restituire tutte le somme dallo stesso ricevute e che aveva omesso di consegnare una volta cessato dalla carica. Il Tribunale ha richiamato i principi di diritto in base ai quali l'amministratore di condominio viene raffigurato alla stregua di un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. L'amministratore ha quindi il dovere di rispettare il regolamento e le norme di cui agli articoli 1130, 1131 e 1135 del Codice civile ed è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri, a titolo di responsabilità contrattuale in base all'articolo 1218 del Codice civile.
Nella fattispecie, il giudice di merito ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore in quanto quest'ultimo, su cui gravava l'onere della prova, non aveva dimostrato la mancanza in cassa del danaro per corrispondere quanto dovuto all'azienda fornitrice del gas.
Se l’amministratore è deceduto Tornando al caso di Agrate, dunque, la responsabilità è da addebitare all'amministratore certamente, ma il suo decesso, trattandosi di un rapporto professionale, estingue il mandato per la morte del mandatario.
Rimasto vacante il ruolo, ciascun condomino può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore che si rivolgerà agli eredi del precedente, se ve ne sono e se sono a conoscenza del mandato, per la consegna della relativa documentazione del condominio e per riprendere l'attività ordinaria e straordinaria.
I creditori possono “aggredire” il conto corrente condominiale Incontro ai condomini morosi, a loro insaputa, viene anche la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1287 del 26 novembre 2015 secondo la quale i creditori di un condominio devono preventivamente agire nei confronti dei condomini morosi e, solo successivamente, possono rivolgersi anche ai condomini in regola con i pagamenti: questo principio non si estende alle somme depositate sul conto corrente del condominio stesso, liberamente aggredibili. Così prescrive e deve essere interpretato l'articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile.
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