Perché la normativa Uni sui formatori degli amministratori dovrebbe interessare le Associazioni di categoria? La risposta necessita di un duplice approfondimento, uno tecnico/giuridico e l'altro di opportunità.
Le considerazioni tecnico/giuridiche. Il Decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140, che riguarda la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, prevede all'articolo 3 una serie di requisiti dei formatori che vanno a riguardare sia aspetti soggettivi di onorabilità (godimento dei diritti civili, mancanza di condanne per determinati delitti, il non essere interdetti o inabilitati), sia requisiti sulla professionalità (aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici, aver conseguito titoli di studio o professionali, docenze, almeno due pubblicazioni dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) o comprovata e pluriennale esperienza come formatore in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici).
Il formatore degli amministratori La figura professionale risulta già riconosciuta a livello normativo. D'altronde, il formatore degli amministratori di condominio è anche figura necessaria per consentire all'amministratore di condominio di esercitare la professione perché, come noto, senza formazione l'amministratore può essere revocato, considerandosi il combinato disposto dell'articolo1129 Codice civile, commi 8 e 12 e la norma prevista dall'articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile.
La legge 14/01/2013 n. 4 all'articolo 6, rubricato “Autoregolamentazione volontaria” va poi a specificare che: «la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni.I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione».
Quest'ultimo passaggio, si ritiene essere assolutamente fondamentale, andando ad evidenziare come conformarsi ad una normativa tecnica Uni possa essere un indice di garanzia sulla “qualificazione” intesa come evidenza di competenze acquisite.
La documentazione rilasciata La medesima legge 4/13, all'articolo 7, rubricato “Sistema di attestazione”, coinvolge in maniera attiva le associazioni di categoria, andando ad inquadrare queste come una sorta di organismo di garanzia posto a tutela dei consumatori e della trasparenza, andando a disporre che: «1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: … f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni»
La norma va anche oltre, andando a riconoscere alle Associazioni di categoria il diritto/dovere di rendersi attiva anche nella procedura di formazione ed elaborazione delle normative Uni, in quanto queste, ai sensi dell'articolo 9, «collaborano all'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, per garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità.”
Si potrebbe obiettare che queste disposizioni vanno a riguardare in maniera specifica la figura dell'amministratore di condominio e non il formatore, ma, come visto in precedenza, le due figure sono necessariamente interconnesse e imprescindibili l'una dall'altra.D'altronde, appare quanto meno risibile che l'applicazione della normativa prevista dalla legge 4/13 non possa estendersi a certificare le competenze del soggetto formato e non anche quelle del soggetto formatore.
Il valore della formazione per l’associazione di categoria Sotto un profilo dell'opportunità poi, va considerato come la certificazione del formatore possa rappresentare un importante punto di forza per la medesima associazione di categoria che intenda aderire al percorso formativo, andandone a qualificare le competenze attraverso un organismo di terza parte.
Il percorso, quindi, ci si auspica che venga inquadrato come un importante passo in avanti per la crescita della categoria professionale. Non va neppure dimenticato l'aspetto “sociologico-comunicativo” di questa iniziativa, ovvero la possibilità di rendere più percepibile da parte del cliente finale (cioè il condòmino), la professionalità e competenza dell'amministratore.
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