L' origine condominiale del danno deve essere sempre compiutamente dimostrata. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9889/2019 del 30 ottobre 2019 (Giudice Arianna Chiarentin), è stato chiamato – in qualità di giudice d'appello – a decidere in merito ad un rigetto per risarcimento danni patiti da una condomina, che lamentava infiltrazioni provenienti da scarichi condominiali.il Giudice di Pace, infatti, aveva affermato l'infondatezza della pretesa avanzata, ritenendo del tutto indimostrata la responsabilità del condominio per le infiltrazioni allegate in atti.Nessuna responsabilità In particolar modo, in giudizio, non era emerso nessun riconoscimento di responsabilità da parte del condominio , considerata meramente conservativa la valutazione del danno da parte della propria assicurazione; inoltre, non era stata presentata idonea articolazione dei mezzi di prova da parte della condomina che, anzi, aveva solo richiesto una consulenza tecnica d'ufficio, non concedibile, in quanto del tutto esplorativa delle cause del danno.La conferma del Tribunale Il giudice di secondo grado, dunque, ha valutato che quello del primo avesse del tutto correttamente rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ., rilevata la genericità delle allegazioni su un episodio peraltro risalente nel tempo e mancando del tutto - come era preciso onere dell'attrice – la dimostrazione sulla sicura riferibilità delle infiltrazioni alla rottura dei tubi di scarico condominiali e, quindi, sulla concreta eziologia del fenomeno lamentato.Se manca l’accertamento Infatti, nell'immediatezza del danno, non risultava essere stato compiuto alcun idoneo accertamento oltre al fatto che, nell'ambito del giudizio, vi era stata totale mancata articolazione di mezzi istruttori, eccezion fatta per la richiesta di una consulenza tecnica, da considerarsi meramente esplorativa, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa.L'appello è stato dunque rigettato per l'assenza di dimostrazione certa che le infiltrazioni lamentate fossero di chiara origine condominiale, con contestuale conferma del precedente giudizio e condanna alle spese di entrambi i gradi.
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