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L’autonomia dell’amministratore non va oltre l’opposizione al decreto ingiuntivo

L'amministratore può opporsi al decreto ingiuntivo e impugnare la sentenza sfavorevole ma per proporre ai giudice una domanda nuova occorre una delibera dell’assemblea di condominio.

Quando arriva l’ingiunzione In caso d'ingiunzione di pagamento giudiziale emessa nei confronti del condominio per mancati pagamenti ad un fornitore, unico legittimato a proporre opposizione, in base all’articolo 645 del Codice di procedura civile, è l'intera compagine condominiale, in persona del proprio amministratore (Cassazione, sentenza 15567/18 ): rientra, del resto, tra le sue attribuzioni «erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni» (art. 1130 n. 3 c.c. ).

L’autonomia dell’amministratore L'amministratore di condominio, infatti, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, nonché impugnare legittimamente l'eventuale conseguente sfavorevole decisione del giudice di primo grado, per tutte quelle controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni di cui all'art. 1130 cod. civ..

Per esempio, quelle aventi a oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dall0 stesso amministratore per conto dei condòmini, oppure per dare esecuzione a una delibera assembleare erogante spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali. Questo perché la legittimazione passiva dell'amministratore, in base all’art. 1131, secondo comma, cod. civ, ha portata generale, in quanto estesa a ogni interesse condominiale (Cassazione, sentenze 16260/2016 e 12622/2010 ).

La sentenza della Corte d’appello di Milano Questo è il principio generale ribadito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 319/2019 , secondo cui non può validamente dubitarsi che l'amministratore sia autonomamente legittimato – senza bisogno di autorizzazione assembleare – sia a proporre opposizione avverso un procedimento monitorio ricevuto dal condominio, sia ad impugnare validamente la conseguente sentenza di primo grado, ove fosse sfavorevole.

La «domanda riconvenzionale» va auorizzata dall’assemblea Diversa, invece, è la situazione in relazione all'eventuale domanda di ripetizione dell'indebito svolta nell'opposizione in via riconvenzionale, l'amministratore non ha legittimazione attiva in assenza di apposita autorizzazione assembleare , poiché detta azione esubera dai limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 cod. civ. o dagli eventuali maggiori poteri conferitigli dal regolamento condominiale.

In tal caso, tuttavia, il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato, con effetti retroattivi ed in qualsiasi momento, da una delibera assembleare che ratifichi il suo operato (Cass. n. 12525/2018 e Cass. n. 27236/2017 ), con la precisazione che detta ratifica opera soltanto in quel preciso grado di giudizio (Cass. n. 15838/2012).

Nel caso sottoposto alla corte territoriale lombarda è stato validamente prodotto in giudizio - in occasione dell'udienza di comparizione e trattazione - il verbale di ratifica assembleare sia per proporre la domanda riconvenzionale con l'opposizione, sia per farlo in sede di appello, pertanto tale domanda è stata dichiarata legitttimamente proposta, anche se poi non accolta per motivi di merito.

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