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Il pagamento anticipato in attesa di decreto ingiuntivo. Quali effetti sulle spese del procedimento?

In condominio è noto che l'amministratore possa agire contro i condòmini morosi, per ottenere il pagamento delle quote condominiali scadute, posto che l'articolo 63 delle disposizioni attuative del codice civile, gli riconosce il potere di ricorrere al giudice, in via esclusiva, senza autorizzazione dell'assemblea. A fronte di questa previsione l'amministratore è tenuto ad attivarsi contro i morosi, soprattutto quando il condomino non provvede a corrispondere il dovuto entro il termine di cui all'articolo 1129 comma 9 del codice civile, ossia nei sei mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio consuntivo, che comprende il credito vantato dal condominio .

Questo potere-dovere si esplica con l'attivazione del procedimento monitorio, che consente all'amministratore di ottenere l'emissione di un'intimazione giudiziale di pagamento nei confronti dei condòmini morosi. Il provvedimento conclusivo di questo procedimento è il decreto ingiuntivo, che viene emesso dal giudice, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, in assenza di contraddittorio e senza particolari condizioni di ammissibilità.

L’emissione del decreto ingiuntivo Affinché il giudice emetta il decreto ingiuntivo è sufficiente che l'amministratore dia prova scritta del credito vantato dal condominio, con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, (Corte di Cassazione Sezione 2 n. 7569 del 29 agosto 1994), che sono privi dell'efficacia probatoria di cui agli articoli 2700 e 2702 del codice civile.

I tempi del rilascio Per questo motivo la procedura monitoria, che è improntata a snellezza, costi ridotti rispetto al procedimento ordinario e velocità di emissione, viene definita “a cognizione sommaria”. Tuttavia, sotto il profilo della tempistica, la legge non prevede dei termini precisi ai quali il giudice debba attenersi, per il rilascio del decreto ingiuntivo, e pertanto potrebbe passare un notevole lasso di tempo fra il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'emissione del provvedimento, come di prassi accade in diversi uffici giudiziari, dove i tempi di attesa superano i quattro mesi.

Purtroppo, il trascorrere del tempo potrebbe esporre il condominio a pregiudizi economici qualora il condomino destinatario dell'ingiunzione decidesse di pagare in anticipo il suo debito, effettuando il pagamento nel periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la notifica del decreto ingiuntivo.

In pratica, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento delle rate scadute, da parte dal condomino ingiunto, rischia di incidere sulla sorte delle spese legali anticipate dal condominio, per la procedura monitoria.

Il decreto ingiuntivo, infatti, non comprende soltanto l'importo delle rate condominiali ingiunte, ma include anche le spese di procedura (contributi unificati copie e notifiche), nonché le competenze legali liquidate dal giudice (diritti e onorari dei difensori), che in determinati casi rischiano di ricadere sul condominio anziché sul moroso.

La problematica riguarda tre ipotesi fondamentali:

1. il condomino moroso paga prima dell'emissione del decreto ingiuntivo. In questo caso, l'addebito delle spese processuali della fase monitoria è a carico del condominio ingiungente, in quanto, ai fini della soccombenza, la liquidazione delle spese di lite va verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (Corte di Cassazione Sezione 6 ordinanza n. 27234/2017). Ciò significa che a seguito dell'intervenuta estinzione del debito non è consentito al condominio di azionare il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino debitore, per ottenere il rimborso delle spese legali del procedimento monitorio, che resterebbero, quindi, a carico dello stesso condominio, nonostante il pagamento tardivo del moroso.

Inoltre, al di là delle spese di lite, ragionando in tal senso, il condominio dovrebbe, pure, farsi carico dell'imposta di registro cui è assoggettato il decreto ingiuntivo, che scaturisce dalla richiesta di registrazione dell'atto giudiziario inoltrata dal cancelliere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate preposto ad emettere il provvedimento di liquidazione.

Per dirla con una battuta: oltre il danno la beffa. In ogni caso, a prescindere da tale orientamento, in giurisprudenza è pacifico che ai fini dell'imputazione delle spese di lite si debba applicare il cosiddetto principio di causalità, in forza del quale diventa soccombente chi, attraverso il proprio comportamento, abbia reso necessario il provvedimento giudiziale (Corte di Cassazione Sezione 6-3 ordinanza n. 29028 del 11/11/2019). In altre parole, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Corte di Cassazione Sezione 2 - ordinanza n. 189 del 09/01/2017). Ragion per cui è giusto che il condomino moroso rimborsi le spese di lite al condominio, per aver dato inizio al procedimento giudiziale, col suo comportamento, ossia il mancato pagamento delle quote condominiali scadute, che rappresenta un fatto costitutivo del diritto ad agire dell'amministratore.

Il condominio potrà agire, con un'azione di cognizione ordinaria, contro il condomino moroso che abbia pagato l'intera somma capitale indicata nel decreto ingiuntivo, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il procedimento monitorio, non potendo intimare precetto sulla scorta dello stesso decreto.

2. il condomino moroso paga dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica del decreto. Il pagamento integrale della somma ingiunta, quando il provvedimento è in attesa di essere emesso oppure quando sia stato emesso ma non ancora materialmente notificato, da un lato rende inutile il provvedimento monitorio e dall'altro lascia irrisolto il problema del recupero delle spese legali liquidate nell'ambito dello stesso decreto.

Infatti, è vero che il pagamento del capitale fa venir meno il presupposto del ricorso, ma è altrettanto vero che se il pagamento avviene dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo si pone il problema di stabilire chi debba pagare le spese legali sostenute dal condominio per lo stesso ricorso.

In proposito continua a sussistere il dualismo interpretativo e quindi, secondo alcuni, cessando la materia del contendere cessa anche il diritto del creditore procedente a richiedere le spese di procedura (Corte di Cassazione - sentenza n. 27234/2017) invece, secondo altri, il pagamento effettuato non può prescindere dal pagamento congiunto delle spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo (Corte di Cassazione - sentenza n. 8428/2014).

Sul punto è condivisibile l'impostazione della Corte di Cassazione assunta con la sentenza n. 8428/2014, che si è rifatta ad un precedente giurisprudenziale e precisamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6121 del 18/10/1983, con la quale i giudici, ritenendo legittima l'emissione del decreto ingiuntivo, hanno posto a carico dell'ingiunto le spese del procedimento monitorio. In sintesi, secondo questa impostazione, l'accertamento della fondatezza della originaria pretesa creditoria dell'intimante rappresenta il fondamento della condanna alle spese, al di là dei comportamenti posti in essere dalla controparte.

Pertanto, anche in questo caso, per il condominio l'unica strada percorribile sarebbe quella di agire in un separato giudizio, per recuperare le spese della procedura monitoria. Per completezza di ragionamento si osserva che il problema non si pone se il condomino ha pagato soltanto una parte del capitale dopo l'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo, poiché il pagamento parziale della somma ingiunta non opposta non impedisce di azionare il decreto ingiuntivo, che ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile si prescrive in dieci anni.

3. il condomino moroso paga durante la causa di opposizione a decreto ingiuntivo. È noto che il debitore, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, può proporre opposizione all'ingiunzione ricevuta entro il termine perentorio, di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile, ossia quaranta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto. In questo caso, il pagamento del debito, seppure avvenuto parzialmente, comporta la revoca del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione, che regolamenterà nella sentenza il pagamento delle spese, tenendo in debito conto lo svolgimento del procedimento e l'esito finale del giudizio.

Ciò in quanto la procedura monitoria, che inizia col deposito del ricorso e termina con la notifica del decreto ingiuntivo, non può essere considerata autonomamente rispetto all'ulteriore fase di opposizione.

Infatti, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e dopo il pagamento effettuato dal debitore, l'unicità del giudizio non consente al condominio di procedere autonomamente per ottenere il rimborso delle spese legali della fase monitoria, perché fanno parte di un unico processo (Corte di Cassazione, Sezione 4 – ordinanza n. 27234 del 16/11/2017).

Sotto questo profilo il principio di unicità del giudizio è pacifico e condivisibile, ma non giustifica il fatto che il ricorrente debba sostenere le spese della fase monitoria, per intervenuta cessazione della materia del contendere dovuta al pagamento integrale della sorte capitale, da parte del debitore, durante la fase di opposizione.

Nella specie la Corte di Cassazione, Sezione 2, con la sentenza n. 8428 del 10 aprile 2014 ha stabilito che ai fini della condanna delle spese processuali, comprese quelle della fase monitoria, occorre procedere all'accertamento della soccombenza virtuale, che è il naturale corollario della pronuncia, con la conseguenza che queste spese saranno poste a carico dell'opponente, nel caso in cui siano legittime le ragioni dell'emissione del decreto nei suoi confronti.

Il giudice del merito, qualora dichiarasse cessata la materia del contendere, deve valutare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Corte di Cassazione, Sezione 2 - sentenza n. 17683/2012 e 1412/2011).

In definitiva la regola generale, che opera per l'attribuzione delle spese di lite, è rappresentata dal cosiddetto principio della soccombenza virtuale, di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, secondo il quale si imputano alla parte soccombente gli oneri processuali necessari ai fini della decisione giudiziale (Corte di Cassazione, Sezione 3 - sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016).

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