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Condomino non convocato, amministratore senza colpa

La convocazione di tutti gli aventi diritto in assemblea costituisce un presupposto essenziale per la validità di qualsiasi delibera. Ed è compito primario del presidente dell’assemblea controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne atto nel verbale. Non sussiste quindi alcuna responsabilità dell’amministratore per i danni subiti dal condominio a seguito della dichiarata annullabilità delle delibere comunque assunte nonostante il difetto di convocazione.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 29878 del 18 novembre scorso, ha respinto la pretesa avanzata da un condominio di far condannare il proprio ex amministratore per inadempimento contrattuale e di ottenere da lui, a titolo di risarcimento danni, una somma pari all’importo delle spese processuali pagate a conclusione del giudizio che un condomino aveva radicato per ottenere l’annullamento delle deliberazioni prese in sua assenza dall’assemblea convocata in modo irregolare.

La vicenda Era successo che un condomino aveva impugnato una delibera assembleare perché si sentiva leso nei suoi diritti in quanto non regolarmente convocato. Il condominio, risultato soccombente, aveva poi chiamato in giudizio l’ex amministratore per sentire dichiarare la sua responsabilità per non avere convocato tutti i condomini in assemblea e, dunque, ottenere il risarcimento del danno, consistente nelle spese legali intimate al condominio stesso, in quanto soccombente nel giudizio sull’ annullamento della delibera

I giudici di merito, sia in primo, sia in secondo grado, avevano ritenuto fondate le pretese creditorie avanzate dal condominio. Infatti, l’articolo 1136, comma 6, del Codice civile dispone che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Ma questo compito, secondo i giudici, spetta per legge all’amministratore, in adempimento del mandato ricevuto.


Per i giudici, inoltre, a nulla rilevava il fatto che la convocazione del condomino impugnata fosse stata inviata con posta ordinaria, e non tramite raccomandata, in quanto da lui così richiesto, perché questo era assorbito dal giudicato disceso sulla pronuncia di annullamento della delibera e, comunque, doveva essere considerato un accordo interno non opponibile al condominio.


La decisione I giudici di Cassazione sono stati però di diverso avviso e hanno ribaltato la sentenza d’appello.

La Suprema corte ha ritenuto che la sentenza di annullamento di una delibera assembleare riveste efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata, tanto che la delibera è annullata per tutti i condomini. Ma questa sentenza che, appunto, accerta l’invalidità di una delibera assembleare, non riveste alcuna efficacia sostanziale di giudicato sulla responsabilità dell’amministratore verso il condominio.

Secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto tenere in debito conto, ai fini di una valutazione dell’inadempimento dell’ex amministratore, anche l’autorizzazione a lui rilasciata dal condomino impugnante circa la modalità di sua convocazione.

Inoltre, i giudici evidenziano che, sebbene sia compito dell’amministratore provvedere a convocare tutti i condomini in assemblea con le modalità indicate dall’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile, spetta comunque all’assemblea, nella persona del suo presidente, il compito di controllare che le convocazioni siano giunte a destinazione e quindi che tutti gli aventi diritto siano stati messi in grado di partecipare all’assemblea.

È compito del presidente dell’assemblea e non dell’amministratore controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore. Poi, una volta constatato il quorum costitutivo, il presidente dell’assemblea deve dichiarare l’idoneità o meno dell’assemblea stessa a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.


L’amministratore resta dunque estraneo a queste operazioni di controllo e, in quanto tale, è libero da ogni responsabilità nel caso di declaratoria di annullabilità delle delibere per irregolarità nel ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea in cui queste delibere sono state assunte.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell’amministratore, cassa la sentenza di secondo grado e la rinvia alla Corte d’appello.


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