Manca meno di un mese - salvo proroghe dell’ultimo minuto – all’invio della comunicazione per le spese detraibili eseguite nel corso dell’anno 2019 su parti condominiali.
Novità 2019
La “temuta” comunicazione, per i dati relativi al 2019, è stata integrata da quanto previsto dal Dl 34/2019 relativamente allo “sconto in fattura ”. L’operazione cosi strutturata riguarderà esclusivamente tale comunicazione data la modifica all’impianto normativo introdotta con la Legge di Bilancio 2020. L’amministratore dunque dovrà comunicare all’Agenzia quale tipologia di lavoro rientra nell’esercizio di tale opzione, oltre i dati relativi alla situazione dei pagamenti (per approfondimenti si veda la Guida pubblicata su www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com).
Errore nell’invio
Un’altra questione cruciale, spesso sottovalutata dagli operatori di settore riguarda il regime sanzionatorio applicato all’invio di una comunicazione errata. Nella maggioranza dei casi, i quesiti posti riguardano le sanzioni applicate in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, l’applicazione del ravvedimento operoso e l’impossibilità di utilizzare la detrazione, da parte dei condòmini, qualora l’amministratore non trasmetta correttamente il flusso.
L’articolo 3, comma 5 bis del Dlgs 175/2014 dispone che: «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (...) si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione (...) con un massimo di euro 50mila. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa (...)».
Niente ravvedimento operoso Non è ammesso il ravvedimento operoso ma l’amministratore potrà comunque ottenere una riduzione sulle sanzioni provvedendo, entro 60 giorni dalla scadenza (28 aprile 2020), a trasmettere correttamente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni, in questo caso, saranno ridotte ad un terzo, con un massimo di 20mila euro.
Nessun problema per i condòmini Infine, qualora l’amministratore sbagli la trasmissione della comunicazione all’Agenzia ma, in corso d’anno, rispetti tutte le previsioni legislative per l’accesso alle detrazioni fiscali (pagamento attraverso bonifico idoneo, richieste autorizzative collegate eccetera) i condòmini che hanno tutti i requisiti possono comunque inserire l’ammontare della spesa sostenuta nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
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