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Beni pericolosi, ci pensa il condominio

Il condominio ha l’obbligo di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo derivanti da un bene di cui ha la disponibilità pur non essendone il proprietario.

Questo principio è stato applicato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza 536/2020) . Un condominio il quale aveva impugnato l’ordinanza del Comune con la quale gli ordinava a far eseguire, in tempi brevi, gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere provvisionali di assicurazione necessarie per scongiurare lo stato di pericolo derivante da un distacco d’intonaco dalla scala di collegamento tra le rampe di vari edifici.

Il Tar aveva accolto l’impugnazione del condominio sostenendo che il Comune non aveva dimostrato la proprietà condominiale della scala di collegamento dissestata.

Il Consiglio di Stato, invece, dando ragione al Comune, ha dichiarato che in presenza di ordinanze contingibili e urgenti (articolo 54 del Dlgs 267/2000), con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in capo a tale soggetto.

L’amministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per l’incolumità pubblica, non era quindi tenuta a un’approfondita istruttoria in ordine alla proprietà della rampa, essendo sufficiente che ne fosse accertata la disponibilità e l’uso in capo al condominio. Lasciando impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell’accollo economico dei costi dell’intervento in capo ai soggetti responsabili.

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